Dimensioni ascensore: la guida completa alla normativa vigente
La presenza di un ascensore in un edificio, pubblico o privato che sia, impatta notevolmente sulla vita di chi lo abita o lo frequenta, per cui è inevitabile che questo strumento debba essere realizzato nel pieno rispetto delle normative vigenti, così da garantire la sicurezza di tutti coloro che lo utilizzeranno.
Anche nel tuo condominio vorreste installare un nuovo ascensore? Ecco quali sono i requisiti da rispettare per un lavoro a norma di legge.
Dimensioni ascensore: cosa dice la legge?
La legge a cui si fa riferimento quando si deve realizzare un ascensore è il Decreto Ministeriale 236 del 1989: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
La normativa specifica quali sono i requisiti minimi indispensabili in termini di spazio, senza i quali non è possibile installare un ascensore. Parlando della cabina, questa deve avere almeno 110 centimetri di larghezza e 140 centimetri di profondità, mentre la porta deve essere di almeno 80 centimetri.
Queste dimensioni valgono per tutti i nuovi edifici, residenziali o amministrativi che siano. Non solo: secondo la legge, tutti gli edifici di nuova costruzione che abbiano più di tre piani devono essere obbligatoriamente dotati di ascensore.
Se invece parliamo dell’adeguamento di edifici preesistenti, le misure minime della cabina, quando non è possibile installarne di dimensioni superiori, devono essere di almeno 120 centimetri di profondità e 80 centimetri di larghezza, con porta sul lato corto larga almeno 75 centimetri.
Molto importanti anche le misure dello spazio che deve trovarsi di fronte alla cabina: almeno 1 metro e 50 centimetri per 1 metro e 50 centimetri per tutti gli edifici di recente realizzazione. In caso di adeguamento invece la misura minima è 140 centimetri per 140.
Il vano ascensore per gli edifici preesistenti, non fa differenza se pubblici o privati, deve avere una capienza minima di 4 persone e una portata di 350 kg. Le misure consentite per il vano interno netto sono di 140 centimetri di larghezza per 160 centimetri per profondità.
Invece, negli edifici residenziali recenti la capienza sale a minimo 6 persone, per una portata di 480 kg. Cambiano di conseguenza anche le misure del vano interno netto: 150 centimetri di larghezza per 170 centimetri di profondità.
Ascensore per disabili: cosa cambia?
La normativa tiene conto anche delle dimensioni necessarie per ospitare persone in carrozzina o con disabilità, per cui, ovviamente, non è necessario predisporre un ascensore a parte. Oltre alle misure però, che quindi non cambiano, c’è da tenere conto di altri aspetti:
- il tempo di apertura e chiusura delle porte. È necessario che sia lungo abbastanza per consentire a chi si muove in carrozzina o con difficoltà di entrare e uscire in assoluta sicurezza.
- la bottoniera: tasti di emergenza e citofono si devono trovare a un’altezza adeguata, in modo che tutti i pulsanti siano facilmente raggiungibili e cliccabili a seconda della preferenza o in caso di necessità.
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