Con la bella stagione cresce la voglia di vivere il giardino e gli spazi esterni che la casa offre.
Creare una piccola area relax o una zona pranzo all’aperto permette di personalizzare l’area outdoor dell’immobile, ma per sfruttarne pienamente tutte le comodità l’ideale è realizzare una copertura adeguata.
A seconda delle esigenze e dei gusti potrebbe trattarsi di una tettoia, di un gazebo, di un pergolato o di una pergotenda…
Ma quali sono le differenze tra queste soluzioni? Possono essere realizzate in edilizia libera o si rischia di commettere un abuso edilizio?
Per scoprirlo è necessario partire dalle caratteristiche dei vari tipi di coperture che, come vedremo, generalmente non richiedono titoli abilitativi quando sono opere di piccole dimensioni o comunque prive di una struttura rigida e fissa.
Il pergolato
Il pergolato ha lo scopo di abbellire e ombreggiare giardini o terrazze.
Si tratta di una struttura composta da una impalcatura formata da pali verticali ed elementi orizzontali che li connettono tra loro ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.
Il pergolato è aperto su tre lati e la copertura sulla parte superiore non è fissa, anzi è facilmente rimovibile e spesso è costituita da piante rampicanti.
Tale caratteristica lo fa rientrare nelle opere di edilizia libera, per le quali non è necessario alcun permesso.
Naturalmente questo vale al ricorrere di determinate condizioni strutturali e di utilizzo: qualora si volesse realizzare, ad esempio, un pergolato molto grande adiacente a un locale commerciale, con struttura fissa e da usare in modo permanente, allora la situazione sarebbe diversa. Infatti in questo caso si andrebbe ad alterare lo stato dei luoghi e ci sarebbe bisogno di richiedere il permesso di costruire.
Inoltre sottolineiamo che se esistono vincoli e norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, o particolari prescrizioni paesaggistiche potrebbe essere necessario un permesso o un nulla osta.
Allo stesso modo, prima di realizzare un pergolato in condominio, sarà indispensabile l’osservanza di ciò che è prescritto dal regolamento.
La tettoia
La tettoia è invece un pergolato la cui parte superiore è coperta, anche in parte, con una struttura fissa e non facilmente amovibile.
C’è da dire che la disciplina della tettoia non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza: il Consiglio di Stato sostiene che non è possibile affermare a priori se la sua realizzazione richiede o meno il permesso di costruire.
Bisogna verificare come è stata realizzata.
Nello specifico, per stabilire se la tettoia necessita o meno di permesso di costruire bisogna valutarne le dimensioni più che i materiali impiegati.
Per fare un esempio pratico, basti pensare alla tettoia finalizzata a coprire solo il portone di un’abitazione, utile a ripararsi giusto il tempo di entrare in casa: in questo caso non servirà nessuna permesso di costruire.
Invece la tettoia di grandi dimensioni, sotto la quale è possibile posizionare divanetti o il tavolo con le sedie… costituisce un abuso edilizio se non ha ottenuto la licenza edilizia.
La pergotenda e il gazebo
Sia la pergotenda sia il gazebo hanno lo scopo di aumentare la fruibilità dello spazio e sono caratterizzati da strutture leggere.
La pergotenda è una soluzione intermedia tra il pergolato e la tettoia.
Come il pergolato, è costituita da montanti verticali e assi di raccordo orizzontali, e la copertura non è costituita da materiali rigidi come nella tettoia, ma da tessuti o altro materiale impermeabile che ripara dal sole e dalla pioggia.
Per quanto riguarda la realizzazione di un gazebo, si tratta di una struttura non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore e aperta ai lati, che può essere chiusa da tende.
Rappresenta uno dei lavori esplicitamente citati nel glossario unico del DM 2 marzo 2018 come opera contingente e temporanea, destinata ad essere rimossa al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni, pertanto rientra negli interventi di edilizia libera.
IN CONCLUSIONE
Ricapitolando, sono soggette a regime di edilizia libera (DPR n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinquies) e possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di:
- pergolati e gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
- tende, tende a pergola, o pergotende, con copertura leggera di arredo.
È evidente che, se in questi casi non è necessaria la licenza edilizia, per la tettoia bisogna valutare invece caso per caso sulla base delle dimensioni e dell’utilizzo della costruzione.