Quali sono gli immobili che possono beneficiare del Superbonus 110%? In quali casi la detrazione si estende agli immobili non residenziali?
Vediamo come ha risposto l’Agenzia delle Entrate a queste domande.
Il Superbonus eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Ma a quali immobili è riservata la maxi detrazione?
Secondo le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, possono usufruire del Superbonus:
- l’abitazione monofamiliare;
- l’abitazione ubicata in un condominio con almeno un appartamento;
- gli uffici o i negozi che si trovano in un condominio in cui prevale la superficie degli alloggi;
- l’abitazione inserita in un edificio plurifamiliare, purché sia indipendente dalle altre (con impianti ed accesso autonomi);
- l’abitazione inserita in un edificio plurifamiliare non indipendente dalle altre per i lavori che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio che consentono il salto di due classi energetiche.
Viceversa non hanno diritto alla detrazione del 110%:
- il condominio composto da sole unità immobiliari non abitative;
- uffici e negozi che si trovano in un condominio in cui prevale la superficie delle unità non abitative;
- l’edificio con più unità abitative di proprietà di una sola persona;
- l’immobile non residenziale;
- l’abitazione censita nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Precisiamo che gli immobili appartenenti alla categoria catastale A/9 restano esclusi dall’applicazione del Superbonus soltanto se non aperti al pubblico;
- l’immobile privo di impianto di riscaldamento.
Perciò è evidente che il beneficio è riservato, in linea di massima, agli immobili ad uso abitativo.
Tuttavia il Fisco, con una risposta rilasciata a novembre 2020, ha chiarito che è possibile usufruire del Superbonus 110% anche quando le spese sono state sostenute per effettuare interventi su immobili che saranno destinati ad abitazione solo al termine dei lavori.
Questo vuol dire che se hai acquistato un magazzino e desideri trasformarlo in un’abitazione effettuando specifici interventi di ristrutturazione, per i lavori ammessi al Superbonus 110% hai diritto ad ottenere la detrazione perché, dopo i lavori, l’immobile otterrà il cambio di destinazione d’uso.
Naturalmente questo sarà possibile a condizione che vengano rispettati anche tutti gli altri adempimenti e requisiti previsti dalla norma.
Inoltre è indispensabile che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti il cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario, che a opere compiute avrà una destinazione abitativa.
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Geom. Maurizio Bazzichi
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