Come determinare se un edificio è prevalentemente a funzione residenziale? Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Per poter usufruire del Superbonus 110% è fondamentale che la funzione prevalente dell’immobile complessivo sia quella residenziale.
Per verificare il requisito si dovrà tener conto della superficie totale di tutte le unità che compongono l’edificio.
Ma facciamo chiarezza riportando quanto contenuto nella circolare dell’AdE e nella recente risposta all’interpello di un contribuente.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nella circolare n°24/E del 2020 riguardante il Superbonus 110% per i condomini, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che è possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali soltanto se le spese sostenute sono relative ad interventi realizzati su un edificio residenziale considerato nella sua interezza.
Nello specifico, se più del 50% della superficie complessiva è destinata alla residenza, potranno beneficiare delle detrazioni fiscali riguardanti gli interventi sulle parti comuni anche i proprietari delle unità immobiliari che non sono residenziali.
Viceversa, se risulta a destinazione residenziale meno della metà della superficie, il Superbonus sarà valido solo per i proprietari delle unità immobiliari residenziali.
Ma cosa si intende per superficie complessiva e cosa comprende? Quando si considera effettivamente superato il limite del 50%?
Per rispondere a queste domande basta prendere in esame la risposta n°10 dell’11 Gennaio 2022 fornita dall’Agenzia delle Entrate e riguardante l’interpello di un contribuente.
Nell’interpello la situazione presentata è quella di un condominio formato da tre edifici così suddivisi:
- Edificio A composto da 4 unità immobiliari ad uso abitativo;
- Edificio B composto da 2 unità ad uso abitativo e 4 di diversa destinazione;
- Edificio C, un immobile di categoria D/6 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) che rappresenta il 45% della superficie totale di tutto il condominio ma strutturalmente separato e con accesso autonomo dall’edificio B.
Inoltre, l’edificio A e B hanno un impianto termico unico e centralizzato, mentre l’edificio C dispone di un impianto di riscaldamento autonomo non collegato in alcun modo con quello degli altri due edifici.
Una volta fornite tutte queste informazioni, il contribuente chiede quindi di sapere con quale metodo viene verificato il requisito di prevalenza residenziale, per capire così se all’interno del calcolo della superficie complessiva venga o meno considerato anche l’edificio C.
A questo l’Agenzia delle Entrate risponde specificando che la verifica del requisito avviene considerando anche l’edificio C, anche se non residenziale e collocato in una struttura a sé stante.
La superficie residenziale in questo caso risulta quindi essere inferiore al 50% e, di conseguenza, il Superbonus sulle parti comuni spetterà soltanto ai detentori di immobili ad uso abitativo.
In conclusione, riassumiamo dicendo che nel determinare la presenza o meno del requisito della prevalente funzione residenziale vengono considerate tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio, residenziali e non, comprese anche quelle appartenenti a categorie escluse dal bonus (come A/1, A/8 e A/9).
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