Vuoi realizzare una pavimentazione esterna ma non sai quali sono i permessi necessari? Chiariamo la situazione.
Come probabilmente già saprai, il Testo Unico Edilizia disciplina l’edilizia libera ed elenca tutti quei lavori e gli interventi che non richiedono titoli abilitativi, come la CILA, la SCIA o il permesso di costruire.
Si tratta, appunto, di ben 58 opere “libere” che possono essere realizzate senza chiedere determinate autorizzazioni al Comune o senza il bisogno di depositare documenti e comunicazioni di vario genere.
Ma, tra queste, rientra anche la pavimentazione esterna?
Scopriamolo insieme analizzando la norma e come si sono pronunciati al riguardo i giudici amministrativi nella sentenza n.106 del 27 Gennaio 2023 e n. 108 del 27 Gennaio di quest’anno, entrambe del TAR Piemonte.
Edilizia libera: elenco delle opere ammesse ed eccezioni
Innanzitutto analizziamo l’articolo 6 del Testo Unico Edilizia nel quale sono elencate tutte le opere che possono essere considerate di edilizia libera, per le quali non bisogna presentare documentazioni all’ufficio tecnico del comune competente per ottenere il relativo permesso.
Tra queste rientrano anche gli interventi di posa in opera di pavimentazioni per spazi esterni, ma ci sono delle precisazioni di cui è fondamentale tener conto e che potrebbero portare all’esclusione del carattere libero della pavimentazione.
In particolare, il TAR Piemonte, nella sentenza n.106 del 27/01/23 ha specificato che le opere di pavimentazione o finitura degli spazi esterni rientrano nella normativa qui sopra citata soltanto nel caso in cui non influiscono sullo stato dei luoghi e quindi non ci sia una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia dell’ambiente.
Nel caso specifico riportato dalla sentenza, i giudici hanno ritenuto che non poteva ritenersi attività di edilizia libera la pavimentazione in piastrelle di circa 10 metri quadri accompagnata da una vasca ornamentale, in quanto questo tipo di intervento andava ad alterare la permeabilità del terreno e interferiva con un corso d’acqua nelle vicinanze.
Diventa così indispensabile analizzare anche i parametri di natura tecnica prima di iniziare con la realizzazione dei lavori, valutando anche l’indice di permeabilità ed, eventualmente, rivolgendosi all’ufficio tecnico di competenza per presentare la documentazione per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Un altro caso particolare è quello riportato dalla sentenza n.108 del TAR Piemonte nella quale è stato sottolineato che la pavimentazione esterna realizzata su un’area agricola richiede il rilascio del permesso di costruire in quanto viene modificata in maniera permanente la destinazione d’uso del suolo.
In conclusione, per fare in modo che l’intervento di realizzazione della pavimentazione esterna rientri nell’edilizia libera è necessario soddisfare determinate regole e controllare:
- l’indice di permeabilità dell’intervento che si sta per eseguire, verificando che sia inferiore a quello indicato dal Comune;
- se l’intervento comporta o meno una trasformazione urbanistica del suolo e richieda quindi un cambiamento della sua destinazione d’uso;
- se l’intervento rispetta i vincoli paesaggistici.
Ci sono poi una serie di eccezioni in cui è necessario richiedere il permesso di costruire come, ad esempio, quella in cui l’area pavimentata risulta essere superiore a 30 metri quadrati.
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