Tutto sul nuovo Ecobonus 110%, dai requisiti e i lavori ammessi, fino alla documentazione necessaria per accedere al beneficio.
L’Ecobonus 110% è il nuovo incentivo fiscale introdotto a maggio nel Decreto Rilancio per incoraggiare gli investimenti nell’edilizia e stimolare gli interventi sugli immobili in ottica ecosostenibile.
Il beneficio consiste in una detrazione Irpef che raggiunge la percentuale senza precedenti del 110% per le spese documentate sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il contribuente potrà recuperare i costi dei lavori agevolati in 5 quote annuali sotto forma di sgravio dalle tasse tramite la dichiarazione dei redditi.
In alternativa, si può cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori: saranno questi soggetti ad anticipare le somme necessarie per effettuare i lavori e a incassare il credito di imposta dal fisco, con la possibilità anche di cederlo ulteriormente in passaggi successivi e senza limiti.
Utilizzando questa modalità di fruizione del bonus, il contribuente potrà fare i lavori in casa “gratis”.
Ecobonus 110%: chi sono i beneficiari?
L’agevolazione è riservata a:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (in questo caso le detrazioni fiscali si applicano anche alle spese documentate sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, per lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Ecobonus 110%: per quali lavori?
I lavori ammessi all’agevolazione sono:
1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno più accessi autonomi all’esterno.
Il limite massimo di spesa per il cappotto termico è:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza energetica di classe A.
I limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici sono:
- 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari, ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
3. Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi dall’esterno della sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Queste tre tipologie di lavori costituiscono i cosiddetti “interventi trainanti”: in pratica basta uno solo di questi per elevare al 110% anche lo sgravio di altri interventi quali:
- l’installazione di pannelli solari;
- il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
- gli interventi previsti dall’Ecobonus ordinario;
- la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.
Sono ammessi all’agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d, del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Ecobonus 110%: requisiti minimi e documentazione necessaria.
Il super bonus del 110% è destinato agli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Invece restano escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Requisito essenziale è che i lavori portino l’edificio a migliorare la sua efficienza di due classi energetiche (o a raggiungere la più alta).
Questo dato deve essere certificato prima e dopo i lavori, tramite la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da professionisti abilitati e iscritti all’albo.
Per ottenere la detrazione, oltre all’APE, servono anche altri documenti, nello specifico:
- la delibera dell’assemblea di condominio per i lavori sulle parti comuni dell’edificio;
- l’asseverazione tecnica rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento, con cui un tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione;
- la comunicazione ENEA;
- il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito.
Se stai pensando di approfittare di questa opportunità per migliorare la tua abitazione, è il momento giusto per cominciare a pianificare gli interventi che fanno al caso tuo.
Sarà importante partire da una valutazione delle caratteristiche del tuo immobile e degli impianti e progettare le soluzioni appropriate.
Per fare questo, affidati a tecnici abilitati in grado di assisterti al meglio:
rivolgendoti allo Studio Tecnico Bazzichi avrai la certezza di ottenere un servizio a 360° e di poter fare affidamento su un unico referente per tutte le tue pratiche.
Contattaci per maggiori informazioni.
Geom. Maurizio Bazzichi
050.3141973
Corso Italia, 88 – Pisa