Permesso di costruire: quando deve essere richiesto? E quando decade? Facciamo chiarezza.
Per poter effettuare dei lavori di ristrutturazione, all’interno e all’esterno di un qualsiasi immobile, è necessario richiedere i dovuti permessi al Comune di riferimento.
A seconda della tipologia e della gravità degli interventi che si vogliono realizzare, sono richiesti titoli abilitativi e permessi, ciascuno con le proprie peculiarità.
Tra questi troviamo anche il Permesso di Costruire (PDC), un provvedimento introdotto nell’ordinamento italiano dal DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che serve ad attestare la conformità ai regolamenti urbanistici ed edilizi nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie di tutti quei progetti di intervento che vanno a modificare in maniera significativa un immobile.
Vediamo insieme più nel dettaglio quando deve essere richiesto e quali sono i termini da rispettare.
Permesso di costruire: ambito di applicazione e procedura
Per capire quando è richiesto il permesso di costruire, è necessario innanzitutto distinguere tra interventi edilizi leggeri, per i quali è sufficiente una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), e interventi pesanti, soggetti all’obbligo di titolo abilitativo.
In linea generale, il PDC è necessario per tutte quelle trasformazioni che incidono sull’immobile aumentandone la volumetria, modificandone l’aspetto architettonico oppure variandone la destinazione d’uso complessiva.
Il primo passo per richiederlo consiste nell’incaricare un professionista abilitato in grado di redigere tutti gli elaborati progettuali necessari: dalla relazione tecnica illustrativa agli elaborati grafici, compresa la dichiarazione di conformità del progetto alle normative vigenti di carattere urbanistico ed edilizio.
Una volta completato, il progetto deve essere allegato alla richiesta formale di rilascio del permesso di costruire da presentare allo sportello unico dell’edilizia del Comune in cui si trova l’immobile.
Acquisita la richiesta, gli uffici comunali competenti effettuano tutte le verifiche previste circa la completezza della documentazione e la piena conformità del progetto alle normative urbanistiche ed edilizie vigenti.
Infine, se l’esito è positivo, il Responsabile dello sportello unico per l’edilizia provvede al rilascio vero e proprio del permesso di costruire sul quale sarà indicata la data di rilascio, oltre alle scadenze da rispettare per l’inizio e la fine dei lavori (rispettivamente entro 1 e 3 anni dal rilascio).
Sia il mancato inizio dei lavori entro 1 anno, che la loro non completa ultimazione nei termini previsti comporta pesanti sanzioni amministrative e penali, oltre all’inefficacia del permesso di costruire, obbligando così il committente a presentare una nuova domanda.
Decadenza PDC: da quale data decorrono i termini? Il caso
Ed è proprio per quanto riguarda le scadenze che può nascere il dubbio:
da quando iniziano effettivamente a decorrere i termini?
Secondo la recente sentenza n.3823/2023 del Consiglio di Stato, il termine annuale non decorre dalla data di rilascio del PDC ma da quella della sua effettiva consegna al diretto interessato, a seguito di comunicazione formale.
Inoltre, i giudici amministrativi hanno ribadito il carattere perentorio e tassativo del termine annuale dalla consegna del permesso di costruire per dar corso ai lavori, pena appunto l’automatica decadenza del titolo.
Da qui anche l’invito a porre particolare attenzione, da parte del soggetto intestatario del permesso di costruire, nel verificare la corretta decorrenza di questo inderogabile termine annuale per l’inizio effettivo dei lavori.