Che cosa prevede la legislazione italiana riguardo ai posti auto in condominio? Tutti i dettagli
Vivere in condominio, si sa, non sempre è semplice: vicini rumorosi, decisioni da prendere in accordo con gli altri condomini, oneri da dividere, questioni sui posti macchina.
Proprio quest’ultimo punto è quello che andremo ad approfondire oggi, analizzando le norme e quanto affermato in merito dalla Corte di Cassazione.
Posti auto in condominio: che cosa prevede la Legge?
Innanzitutto è bene specificare che, secondo l’articolo 1102 del Codice Civile, il cortile di un condominio è un’area comune che appartiene a tutti i condomini per cui tutti ne possono fare uso, purché non venga alterata la destinazione e non si impedisca agli altri di farne pari uso.
L’Assemblea Condominiale può comunque decidere di destinare il cortile a parcheggio per auto e moto, lasciando libero il posteggio, seguendo dei criteri rotatori (quando i posti non sono sufficienti) o assegnando una postazione fissa.
Ed è proprio su quest’ultimo punto che si è espressa la Corte di Cassazione in seguito ad un ricorso presentato e riguardante proprio la questione dei posti auto in condominio.
Nel processo, la Cassazione ha dichiarato che “i posti auto condominiali possono essere assegnati ai condomini solo in via temporanea, con un criterio di rotazione, e sono impugnabili per annullamento le delibere che li dispongono a tempo indeterminato”.
Ciò significa che anche qualora l’Assemblea Condominiale o il regolamento condominiale dovessero decidere di assegnare in via esclusiva e per un tempo indefinito uno dei parcheggi ad uno dei condomini, sarebbe possibile per ogni altro abitante dell’edificio richiedere l’annullamento di tale decisione.
Questo perché secondo l’organo di giudizio, “tale assegnazione parziale da un lato sottrae ad alcuni condomini l’utilizzazione del bene a tutti comune (ex articolo 1117 del Codice Civile), e dall’altro crea i presupposti per l’acquisto da parte del condomino della relativa proprietà a titolo di usucapione, attraverso l’esercizio del possesso esclusivo dell’area”.
In questa spiegazione fornita dai giudici viene quindi introdotto anche il rischio di usucapione, ossia lo strumento giuridico per cui una persona che utilizza tramite possesso un bene di cui non è proprietario ne possa diventarlo dopo un certo numero di anni, se questo utilizzo dovesse essere proseguito ed indisturbato nel tempo.
Non c’è modo, quindi, per cui uno dei posti auto possa venire assegnato in maniera definitiva ad uno dei condomini, nemmeno se a stabilirlo dovesse essere l’amministratore condominiale stesso.
Infatti, come riportato nell’articolo 1130 del Codice Civile, spetta all’amministratore il compito di disciplinare l’uso dei beni comuni da parte dei condomini, previo voto unanime dell’Assemblea Condominiale di accettazione delle proprie proposte, ma sempre senza avere la possibilità di distribuire un posto a tempo indeterminato.