Abuso edilizio, per il Consiglio di Stato l’autodichiarazione è un valido strumento probatorio per risalire alla data di realizzazione dell’immobile
Con la sentenza 1222/2022 il Consiglio di Stato ha recentemente approvato l’autocertificazione come documento valido e probatorio per risalire alla data di realizzazione di un immobile, con lo scopo di stabilire se la proprietà in questione sia abusiva o meno.
Non solo: l’obbligo di documentare la data di costruzione dell’immobile spetta alla persona accusata di abuso; qualora il soggetto accusato riuscisse a fornire validi elementi di riscontro, l’onere di prova contraria si trasferisce in capo all’Amministrazione.
Abuso edilizio, il caso esempio
La sentenza è stata pronunciata nel caso riguardante un Comune che ha disposto la demolizione di un garage realizzato, secondo l’Amministrazione, dopo l’entrata in vigore della Legge 765/1967, norma che ha modificato le Legge urbanistica del 1942 prevedendo l’obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli interventi edilizi.
Avvalendosi di tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, presentate da soggetti a conoscenza dello stato dei luoghi, il proprietario ha fatto ricorso e contestato la datazione dell’immobile, affermando che la sua realizzazione fosse precedente al 1° gennaio 1967.
Il TAR ha respinto il ricorso: infatti il Tribunale Amministrativo Regionale non ha tenuto conto del fatto che il proprietario aveva a disposizione l’unico elemento probatorio relativo alla data di costruzione del garage (le autocertificazioni sopra citate), per attestare la sua esistenza prima del 1967, cioè quando ancora non era richiesto alcun titolo edilizio.
Allora il proprietario ha riproposto le proprie difese al Consiglio di Stato.
Soluzione del caso: ok all’autocertificazione
Esaminato il caso, il Consiglio di Stato ha dichiarato che l’onere di provare la data di realizzazione dell’immobile spetta prima a chi viene accusato dell’abuso, ma che, in presenza di validi e concreti elementi in difesa, poi la palla passa all’Amministrazione.
Ma il Comune si è limitato ad affermare che l’immobile era già esistente il 26 giugno 1975 sulla base del volo dell’Istituto Geografico Militare, e che era assente nelle stesse rilevazioni datate 30 agosto 1954.
Dato che, di fatto, l’Amministrazione comunale non è stata in grado di presentare alcuna valida prova contraria alle autocertificazioni fornite dal proprietario, i giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto che queste ultime fossero sufficienti e attendibili.
Motivo per il quale l’ordine di demolizione del garage è stato annullato.
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