La nuova Guida ENEA per il Bonus facciate pubblicata il 23 agosto spiega in modo chiaro come accedere all’agevolazione del 90% dei costi sostenuti per la pulizia o la tinteggiatura esterna degli edifici.
Quali documenti conservare?
L’ENEA ha aggiornato il Vademecum del Bonus facciate, riguardante gli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B.
L’aliquota di detrazione dall’IRPEF o IRES è pari al 90% delle spese sostenute tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Dunque si tratta di un Bonus davvero conveniente per chi vuole rinnovare l’aspetto della propria casa, tanto più che è possibile beneficiarne anche per i condomini e senza alcun limite massimo di spesa.
Nel nostro articolo elenchiamo tutti i documenti necessari per usufruire di questo incentivo, partendo proprio da quelli da trasmettere all’ENEA.
Bonus facciate, quale documentazione inviare all’ENEA?
Entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, è obbligatorio trasmettere la Scheda descrittiva dell’intervento redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
La Scheda può essere inviata esclusivamente on-line attraverso l’apposito sito utilizzando il link https://detrazionifiscali.enea.it/.
Bonus facciate, qual è la documentazione da conservare?
Come illustrato nella Guida ENEA, ci sono due tipi di documenti che il beneficiario dell’agevolazione deve conservare per poter accedere al Bonus facciate.
1.DOCUMENTAZIONE DI TIPO “TECNICO”:
- una stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
- l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, utile ad attestare la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico;
- copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- la copia della relazione tecnica (necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005);
- le schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione.
2.DOCUMENTAZIONE DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
- nel caso di lavori condominiali, occorre la delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori nel caso in cui gli interventi siano effettuati dal detentore dell’immobile;
- tutte le fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- per gli interventi su parti comuni condominiali, la dichiarazione dell’amministratore che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
Per ulteriori approfondimenti consulta anche la Guida dell’Agenzia delle Entrate e scarica gratuitamente il Vademecum ENEA aggiornato cliccando qui → Bonus facciate ENEA – studio tecnico Bazzichi
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