Con il Decreto Semplificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178, sono state introdotte tante novità anche in materia edilizia. Ecco le principali modifiche per quanto riguarda le opere di manutenzione straordinaria.
L’art. 10 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 dichiara che l’intervento di modifica del Testo Unico adottato con D.P.R. n. 380/2001 si propone di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico di cittadini e imprese.
Ma non solo; le novità introdotte hanno anche lo scopo di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente ed incoraggiare lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana.
Il tutto, seguendo (finalmente!) procedure più snelle.
Il TU Costruzioni si rinnova sotto molti aspetti; nello specifico andiamo a vedere le principali novità per le opere di manutenzione straordinaria e le pratiche ad esse legate.
1.Si allarga il perimetro della manutenzione straordinaria, che va a comprendere anche quegli interventi che modificano le destinazioni d’uso, purché non comportino un aumento del carico urbanistico.
Inoltre vengono incluse anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, se necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio o per l’accesso allo stesso quando:
- non danneggiano il decoro architettonico dell’edificio;
- sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia;
- non riguardano immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2.Sono state modificate le tolleranze costruttive che non costituiscono violazione edilizia.
Queste sono state inserite in un nuovo articolo, il 34-bis: non solo il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta, ma anche di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.
3.Con una modifica all’articolo 9-bis del TU Costruzioni viene introdotta la possibilità di legittimare immobili realizzati in passato, «in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio», ma anche immobili per i quali sussiste «un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia».
4.Si estende la richiesta di permesso di costruire in deroga anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia se per essi il Consiglio comunale dichiara l’interesse pubblico, limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento.
5.Si amplia il regime delle attività di edilizia libera che, oltre ad interessare le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, riguarda anche quelle stagionali, a patto che tali opere siano destinate all’immediata rimozione al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni (non più 90) comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.
6.Si introduce l’attestazione (anche in forma telematica) del silenzio assenso per il permesso di costruire quando decorre inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, entro 15 giorni dalla richiesta.
Questo per evitare le incertezze dell’inerzia, che spesso affliggono i procedimenti rispetto ai quali non sono intervenuti gli atti di assenso di competenza di enti terzi rispetto al Comune.
7.Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti a SCIA anche se alterano i prospetti.
8. L’autorizzazione preventiva dei lavori in località sismiche non deve più essere rilasciata necessariamente in forma scritta dal competente ufficio tecnico della regione, e non più entro 60 giorni, ma entro 30 giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, si intende formato il silenzio assenso.
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