Ampliamento di un immobile: cosa prevede il Piano Casa prorogato dalla Regione Toscana fino alla fine del 2020?
L’ampliamento della casa consiste in un aumento della cubatura dello spazio in larghezza e altezza.
È una tipologia di ristrutturazione disciplinata dal Decreto Legislativo n.112 del 25 giugno 2008, in vigore dal 1° aprile 2009 con il nome di Piano Casa.
Tale normativa, frutto dell’accordo tra Stato e Regioni, punta a rilanciare l’attività edilizia e ad agevolare gli investimenti in questo ambito, andando incontro anche alle esigenze abitative delle famiglie e intervenendo sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Per la realizzazione dei lavori relativi al Piano Casa è necessario presentare la SCIA o il permesso di costruire, in relazione al tipo di intervento da eseguire.
Ogni Regione ha stabilito disposizioni locali in base alle caratteristiche del proprio territorio, perciò se stai valutando di ampliare la tua casa, dovrai fare riferimento alla normativa regionale in materia per capire su quali edifici e in che modo è possibile intervenire.
Per quanto riguarda la Toscana, le direttive della Regione sono contenute nella legge regionale 24 del 08/05/2009 e il Piano Casa è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020.
Le disposizioni attualmente valide nelle province di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato e Siena prevedono che si possa ampliare il volume delle unità immobiliari esistenti a condizione che si tratti di edifici abitativi:
- unifamiliari,
- bifamiliari,
- edifici diversi da quelli indicati ai punti 1 e 2, di superficie utile lorda non superiore a 350 metri quadrati.
Sono equiparati agli edifici abitativi quelli rurali che siano residenza dell’imprenditore agricolo e dei suoi familiari.
Per le tipologie elencate l’ampliamento è consentito fino al 20% della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare per un massimo complessivo dell’edificio di 70 metri quadrati di superficie utile lorda.
-> [Precisiamo che per superficie lorda dell’unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un’altezza media interna netta non inferiore a 2,40 metri.]
NB. È importante che per i lavori siano utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano, con riferimento alla climatizzazione, la classe A per tutto l’ edificio e prestazioni di tipo B per gli impianti (D. Lgs. 192/2005). Le finestre dovranno avere intercapedini riempite di aria o di gas (anche nei locali non ampliati).
Spetta al direttore dei lavori il compito di certificare le prestazioni energetiche.
Ampliamento volumetrico in caso di demolizione e ricostruzione.
Inoltre sono ammessi interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici abitativi.
In questo caso è consentito l’aumento volumetrico fino al 35% della superficie utile lorda.
Gli immobili dovranno risultare regolarmente accatastati e le parti condonate in passato vengono sottratte dalla percentuale proposta per l’ampliamento.
Sono esclusi dal piano regionale:
- gli immobili situati in centri storici, parchi, riserve regionali e nazionali, aree inedificabili e in zone con pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata;
- gli edifici con vincolo storico-monumentale;
- gli edifici realizzati in assenza o in difformità del titolo abilitativo, per i quali non sia stato ancora rilasciato il permesso in sanatoria.
Infine, la legge concede la demolizione e ricostruzione di un edificio aumentando la superficie utile lorda esistente del 35% anche per immobili che abbiano fino al 35% di superficie utile lorda destinata ad uso non abitativo.
In tal caso, la superficie non abitativa non deve essere computata ai fini dell’incremento, né aumentata.
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Geom. Maurizio Bazzichi
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